Fino al 2 luglio sono aperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi straordinari di insegnanti di religione cattolica (docenti IRC) della scuola dell’infanzia e primaria e secondaria. Il Ministero ha aggiunto due nuove FAQ con cui ha chiarito la valutazione dei titoli.
Si tratta della FAQ n. 7 per il concorso infanzia e primaria:
- D: Come si devono interpretare le condizioni di validità presenti nell’ultima colonna a destra dell’Allegato 5 al bando di concorso recante i titoli di qualificazione professionale?
R: A seguito delle interlocuzioni con la Conferenza Episcopale Italiana in riferimento alle molteplici richieste di chiarimenti sulle condizioni di validità dei titoli di qualificazione professionale necessari per l’accesso alla procedura concorsuale, in via esemplificativa, si rappresenta che il candidato deve far riferimento ai titoli riportati nella sottostante tabella, unitamente alle eventuali ulteriori indicazioni riportate nella colonna “Annotazioni”.- Premesso che i titoli di studio sono richiesti agli IdR solo a partire dal 1-9-1990 e che tutti gli IdR in servizio precedentemente sono da considerare qualificati;
- Premesso che i titoli di qualificazione devono essere distinti tra (1) titoli di “vecchio ordinamento”, individuati dal Dpr 751/85 e validi dalle origini a oggi o fino a scadenza, (2) titoli di “nuovo ordinamento” individuati dal Dpr 175/12 e validi dal 31-10-2012 ad oggi, e (3) titoli di vecchio ordinamento convalidati da almeno un anno di servizio alle condizioni di cui al Dpr 175/12;
- Premesso che il baccalaureato in scienze religiose non equivale al diploma triennale di scienze religiose;
in tutti i casi è sempre richiesto la certificazione di idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano.
Scuola primaria e dell’infanzia
Titolo di qualificazione | Fonte normativa | Annotazioni | |
1 | Solo riconoscimento di idoneità da parte dell’ordinario diocesano | Dpr 751/85, 4.4. | Valido fino al 30-10-2012 |
2 | Sacerdoti, diaconi e religiosi/e comunque approvati dall’ordinario diocesano | Dpr 751/85, 4.4.a) Dpr 175/12, 4.2.2.b) | Valido dalle origini a oggi |
3 | Diploma magistrale (o altro titolo valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari) con frequenza dell’Irc nel corso degli studi | Dpr 751/85, 4.4.b), prima parte Dpr 175/12 4.3.1.b3) |
Valido se con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 |
4 | Solo per la scuola dell’infanzia: diploma di scuola magistrale (o altro titolo valido per l’insegnamento nelle scuole materne) con frequenza dell’Irc nel corso degli studi. |
Dpr 751/85, 4.4.b), prima parte Dpr 175/12 4.3.1.b3) |
Valido se con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 |
5 | Diploma di scuola secondaria di II grado + Diploma (triennale) di scienze religiose riconosciuto della Cei (ISR) | Dpr 751/85, 4.4.b), seconda parte Dpr 175/12 4.3.1.b1) |
Con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 il titolo è valido dalla data del conseguimento e non va più sanato. |
Per chi ha prestato servizio per un anno tra 2012/2013 e il 2016/2017, il |
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titolo è valido se conseguito entro il 2013/14. A partire dal 2017/2018 non è più valido. |
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7 | Diploma secondario di II grado + iscrizione a una facoltà o istituto di cui all’elenco fornito dalla Cei | Dpr 751/85, 4.6.1. | Valido fino al 31-8-1990 |
8 | Insegnanti di posto comune in servizio nella scuola primaria o dell’infanzia nell’a.s. 1985-86 | Dpr 751/85, 4.6.2.a) | Valido dal 1-9- 1990 è sanata se in servizio nell’anno 2011/2012 |
9 | Cinque anni di servizio nell’Irc entro il 1985-86 | Dpr 751/85, 4.6.2.b) | Valido dal 1-9- 1990 è sanata se in servizio nell’anno 2011/2012 |
10 | Baccalaureato in Teologia nelle sue specializzazioni; Licenza o dottorato in Teologia nelle sue specializzazioni; Scienze Bibliche o Sacra Scrittura; Missiologia |
Dpr 175/12, 4.2.2.a) DM 70/2020 | Valido a partire dal 31-10-2012 |
11 | Compimento del regolare corso di studi in un seminario maggiore | Dpr 175/12, 4.2.2.a) | Valido a partire dal 31-10-2012 |
12 | Laurea magistrale in scienze religiose, Licenza in scienze religiose, Diploma di alta specializzazione in Sc. Rel. ISSR “Mancini” di Urbino | Dpr 175/12, 4.2.2.a) | Valido a partire dal 31-10-2012 |
13 | Insegnanti della sezione o della classe in possesso di specifico master di II livello | Dpr 175/12, 4.2.2, ultimo periodo |
Valido a partire dal 31-10-2012 |
14 | Diploma accademico di Magistero in scienze religiose | Dpr 751/85, 4.3.c) Dpr 175/12, 4.3.1.a.1); 4.3.2 | Con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 il titolo è valido dalla data del conseguimento e non va più sanato. Per chi ha un anno di servizio tra 2012/2013 e il 2016/2017, il titolo è valido se conseguito entro il 2013/14. |
A partire dal 2017/2018 non è più valido. | |||
15 | Diploma (triennale) di scienze religiose + qualsiasi | Dpr 175/12, | Con almeno un anno di servizio |
laurea civile | 4.3.1.a.2) | continuativo dal 2007 al 2012 il titolo è valido dalla data del conseguimento | |
e non va più sanato. Per chi ha prestato un anno di servizio tra 2012/2013 e | |||
il 2016/2017, il titolo è valido se conseguito entro il 2013/14. | |||
A partire dal 2017/2018 non è più valido. | |||
16 | Diploma di scienze religiose | Dpr 175/12, 4.3.1.b.1) | Con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 il titolo è valido dalla data del conseguimento e non va più sanato. |
Se ho un anno di servizio tra 2012/2013 e il 2016/2017, il titolo è valido se conseguito |
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entro il 2013/14. A partire dal 2017/2018 non è più valido. |
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17 | Insegnanti di posto comune che abbiano impartito l’Irc per almeno un anno nel quinquennio 2007-12 | Dpr 175/12, 4.3.1.b.2) | A partire dal 31-10-2012 |
18 | Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Educazione e Religione” | Dpr 175/12, 4.2.1 – 4.2.3 – DM 270/2020 |
A partire dal 31-10-2012 |
19 | Laurea magistrale in Sc. dell’Educazione con specializzazione in “Pedagogia e didattica della religione” e in “Catechetica e Pastorale giovanile” | Dpr 175/12, 4.2.1 – 4.2.3 – DM 70/2020 |
A partire dal 31-10-2012 |
N.B. I titoli previsti dal Dpr 751/85 sono tuttora validi in virtù del punto 4.3.2, secondo periodo, del Dpr 175/12.