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DSGA: Procedura per la Copertura dei Posti di DSGA in caso di assenze prolungate

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DSGA: Procedura per la Copertura dei Posti di DSGA in caso di assenze prolungate

Con il Decreto Ministeriale 132 del 4 luglio 2024, sono state stabilite le procedure per la copertura dei posti vacanti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) in caso di assenze superiori a tre mesi. Questo decreto dà piena attuazione a quanto previsto dall’articolo 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019/21.

Secondo le disposizioni contrattuali e le indicazioni provenienti dai sindacati, in ottemperanza al CCNL di riferimento, non è prevista alcuna procedura di attribuzione d’ufficio per la copertura di tali posizioni. L’articolo 2 del decreto stabilisce le modalità di copertura dei posti vacanti quando ci sono funzionari senza incarico. Tuttavia, attualmente non si verifica questa situazione poiché tutto il personale inquadrato nella nuova area (Funzionari ed elevate qualificazioni) ricopre un incarico di DSGA.

In assenza di funzionari disponibili senza incarico, l’Ambito territoriale ha la facoltà di conferire l’incarico ad interim a un altro DSGA, ma solo previo consenso del soggetto interessato, come previsto dall’articolo 3 del D.M. 132.

Il testo del Decreto

Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto individua i criteri per il conferimento di incarichi di D.S.G.A. in sostituzione del titolare, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 57, comma 3, del C.C.N.L. 2019-2021, qualora nella vigenza del contratto triennale il titolare dell’incarico di D.S.G.A. sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico fino al 31 agosto o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi.

Articolo 2
(Sostituzione del titolare di incarico di D.S.G.A. per l’intero anno scolastico o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi)

1. Qualora nella vigenza dell’incarico triennale di Elevata qualificazione il titolare di incarico di D.S.G.A. sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi, l’Ambito territoriale conferisce l’incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di D.S.G.A., secondo le modalità di cui all’articolo 3.
2. Laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di D.S.G.A., l’Ambito territoriale può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di D.S.G.A, individuato secondo i criteri di cui all’ articolo 3.

Articolo 3
(Modalità di conferimento dell’incarico ad interim)

1. Nei casi di cui all’articolo 2 l’Ambito territoriale conferisce l’incarico ad interim di D.S.G.A. in via prioritaria, a domanda o, in subordine, d’ufficio, a funzionari privi di incarico in situazione di esubero, ivi compresi coloro i quali, inquadrati secondo il previgente sistema di classificazione nell’Area C, siano automaticamente confluiti nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.
2. In subordine, l’Ambito territoriale conferisce l’incarico su base volontaria e previo interpello, secondo il seguente ordine di priorità:
a) conferimento dell’incarico a funzionario privo di incarico di D.S.G.A. che abbia manifestato disponibilità all’assunzione dell’incarico;
b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di D.S.G.A., conferimento dell’incarico ad altro funzionario titolare di incarico di D.S.G.A. che abbia manifestato disponibilità all’assunzione dell’incarico ad interim.
3. Qualora, per il medesimo incarico, dovessero pervenire più domande, nel rispetto dell’ordine individuato dal comma precedente, l’Ambito territoriale procede alla graduazione delle istanze pervenute nel rispetto dei seguenti criteri in ordine successivo:

a) svolgimento dell’incarico ad interim di D.S.G.A. nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;
b) titolarità di incarico di D.S.G.A. nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;
c) maggiore anzianità di servizio nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.
d) titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, relativamente al secondo ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni.
e) viciniorità tra l’istituzione scolastica da assegnare e la sede dell’incarico di titolarità;
f) maggiore anzianità anagrafica.
4. Qualora dovessero residuare ulteriori disponibilità, si applicano le disposizioni del CCNL concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
ATA.
5. L’Ambito conferisce l’incarico ad interim con decreto del Dirigente ad esso preposto e provvede alla sua pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4
(Oneri finanziari)

1. Alla copertura degli oneri finanziari del presente provvedimento si provvede con gli stanziamenti previsti sui capitoli 2549/5 e 2556/5 del bilancio del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

 

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