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Il Datore di Lavoro può assumere l’incarico di RSPP (DL SPP)?

Il Datore di Lavoro può assumere l’incarico di RSPP (DL SPP)?

IL DATORE DI LAVORO PUO’ SVOLGERE IL RUOLO DI “RSPP”, DIVENTANDO “RSPP Datore di Lavoro”?

Il D. Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a designare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Quest’obbligo fondamentale, previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 81/08, è indelegabile da parte del datore di lavoro.

Tuttavia, per alcune tipologie di aziende e sulla base del numero di lavoratori occupati nell’organizzazione, i Datori di Lavoro possono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione. In questi casi si parla di “RSPP Datore di Lavoro” o anche di “DL SPP”.

Questa opportunità consente, soprattutto nelle aziende di dimensioni minori, di alleggerire la struttura organizzativa.

IN QUALI CASI IL DATORE DI LAVORO PUÒ SVOLGERE I COMPITI DEL SPP?

I casi nei quali è consentito al Datore di Lavoro di assumere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono indicati nell’ALLEGATO II D. LGS. 81/08.

Pertanto l’opportunità è consentita in base al settore di appartenenza dell’azienda e al numero di lavoratori occupati in azienda, come di seguito indicato:

1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori

Va precisato che dal punto 1 sono escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

IL DATORE DI LAVORO A CHI DEVE COMUNICARE L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI DL SPP?

Il Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione non deve chiedere alcuna autorizzazione, ma deve darne preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) .

È possibile scaricare il Fac-simile per inviare la preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dello svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP): CLICCA QUI!

QUALE FORMAZIONE DEVE POSSEDERE IL DATORE DI LAVORO SPP (DL SPP)?

I Datori di Lavoro che intendono svolgere i compiti del SPP (DL SPP), devono frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro i cui contenuti e la cui durata sono previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

I percorsi formativi per DLSPP sono strutturati in 4 moduli ed hanno durata variabile in base al livello di rischio dell’azienda. Per determinare il livello di rischio a cui appartiene l’azienda è necessario conoscere il codice ATECO di appartenenza e, sulla base di quest’ultimo, consultando l’Allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011, è possibile determinare se l’azienda rientra tra quelle a rischio basso, medio, alto.

I DL SPP dovranno pertanto completare un percorso formativo in materia di salute e sicurezza del lavoro aventi le seguenti durate:

  • Formazione DL SPP RISCHIO BASSO – 16 ore
  • Formazione DL SPP RISCHIO MEDIO  – 32 ore
  • Formazione DL SPP RISCHIO ALTO  – 48 ore

IL DATORE DI LAVORO SPP (DL SPP) PUÒ SVOLGERE LA FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING?

Come previsto dall’Accordo del 21/12/11 i moduli “Normativo” e “Gestionale” possono essere svolti in modalità E-learning. Non è invece consentito svolgere i moduli “Tecnico” e “Relazionale” in modalità e-learning.
Pertanto, il corso di formazione per DL SPP in modalità e-learning deve essere completato con la partecipazione ad un corso integrativo e di completamento in presenza (aula o videoconferenza) della formazione per DL SPP.

Leggi il nostro approfondimento: COME INTEGRARE LA FORMAZIONE IN ELEARNING DEL DATORE DI LAVORO RSPP (DLSPP)?

QUALE FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA DEVE SVOLGERE IL DL SPP?

Il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP (DL SPP) deve svolgere una formazione di aggiornamento sulla salute e sicurezza del lavoro, per un monte ore complessivo come di seguito indicato:

  • RSPP Datore di Lavoro di aziende a rischio basso: 6 ore ogni 5 anni
  • RSPP Datore di Lavoro di aziende a rischio medio: 10 ore ogni 5 anni
  • RSPP Datore di Lavoro di azienda a rischio elevato: 14 ore ogni 5 anni

I corsi di aggiornamento sulla formazione del DL SPP possono essere svolti sia in presenza (aula o videoconferenza DAD) che in modalità e-learning (FAD).

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