Il Datore di Lavoro può assumere l’incarico di RSPP (DL SPP)?
IL DATORE DI LAVORO PUO’ SVOLGERE IL RUOLO DI “RSPP”, DIVENTANDO “RSPP Datore di Lavoro”?
Il D. Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a designare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Quest’obbligo fondamentale, previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 81/08, è indelegabile da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, per alcune tipologie di aziende e sulla base del numero di lavoratori occupati nell’organizzazione, i Datori di Lavoro possono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione. In questi casi si parla di “RSPP Datore di Lavoro” o anche di “DL SPP”.
Questa opportunità consente, soprattutto nelle aziende di dimensioni minori, di alleggerire la struttura organizzativa.
IN QUALI CASI IL DATORE DI LAVORO PUÒ SVOLGERE I COMPITI DEL SPP?
I casi nei quali è consentito al Datore di Lavoro di assumere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono indicati nell’ALLEGATO II D. LGS. 81/08.
Pertanto l’opportunità è consentita in base al settore di appartenenza dell’azienda e al numero di lavoratori occupati in azienda, come di seguito indicato:
1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori
Va precisato che dal punto 1 sono escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
IL DATORE DI LAVORO A CHI DEVE COMUNICARE L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI DL SPP?
Il Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione non deve chiedere alcuna autorizzazione, ma deve darne preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) .
È possibile scaricare il Fac-simile per inviare la preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dello svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP): CLICCA QUI!
QUALE FORMAZIONE DEVE POSSEDERE IL DATORE DI LAVORO SPP (DL SPP)?
I Datori di Lavoro che intendono svolgere i compiti del SPP (DL SPP), devono frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro i cui contenuti e la cui durata sono previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
I percorsi formativi per DLSPP sono strutturati in 4 moduli ed hanno durata variabile in base al livello di rischio dell’azienda. Per determinare il livello di rischio a cui appartiene l’azienda è necessario conoscere il codice ATECO di appartenenza e, sulla base di quest’ultimo, consultando l’Allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011, è possibile determinare se l’azienda rientra tra quelle a rischio basso, medio, alto.
I DL SPP dovranno pertanto completare un percorso formativo in materia di salute e sicurezza del lavoro aventi le seguenti durate:
- Formazione DL SPP RISCHIO BASSO – 16 ore
- Formazione DL SPP RISCHIO MEDIO – 32 ore
- Formazione DL SPP RISCHIO ALTO – 48 ore
IL DATORE DI LAVORO SPP (DL SPP) PUÒ SVOLGERE LA FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING?
Come previsto dall’Accordo del 21/12/11 i moduli “Normativo” e “Gestionale” possono essere svolti in modalità E-learning. Non è invece consentito svolgere i moduli “Tecnico” e “Relazionale” in modalità e-learning.
Pertanto, il corso di formazione per DL SPP in modalità e-learning deve essere completato con la partecipazione ad un corso integrativo e di completamento in presenza (aula o videoconferenza) della formazione per DL SPP.
Leggi il nostro approfondimento: COME INTEGRARE LA FORMAZIONE IN ELEARNING DEL DATORE DI LAVORO RSPP (DLSPP)?
QUALE FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA DEVE SVOLGERE IL DL SPP?
Il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP (DL SPP) deve svolgere una formazione di aggiornamento sulla salute e sicurezza del lavoro, per un monte ore complessivo come di seguito indicato:
- RSPP Datore di Lavoro di aziende a rischio basso: 6 ore ogni 5 anni
- RSPP Datore di Lavoro di aziende a rischio medio: 10 ore ogni 5 anni
- RSPP Datore di Lavoro di azienda a rischio elevato: 14 ore ogni 5 anni
I corsi di aggiornamento sulla formazione del DL SPP possono essere svolti sia in presenza (aula o videoconferenza DAD) che in modalità e-learning (FAD).